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REGIO DECRETO 29 maggio 1898, n. 206

Che autorizza a trarre anche mandati di anticipazione a favore degli economi-cassieri dei Ministeri sui capitoli di spesa destinati esclusivamente ai sussidi. (098U0206)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-6-1898 al: 3-1-1911
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico di legge per l'Amministrazione del patrimonio e la Contabilità generale dello Stato, approvato col Nostro decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e il relativo Regolamento approvato con l'altro Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074;
Visto il Nostro decreto 26 novembre 1896, n. 513, col quale vennero limitati i fondi che possono essere custoditi dagli economi-cassieri dei Ministeri, e furono dettate le norme per l'evidenza e il riscontro delle operazioni compiutesi coi fondi medesimi;
Ritenuto che le esigenze del servizio consigliano di mettere in grado gli economi-cassieri dei Ministeri di corrispondere senza ritardo i sussidi accordati con carattere d'urgenza dai Ministri sui fondi del bilancio rispettivo;
Ritenuto che a raggiungere tale intento occorre annoverare fra i capitoli di bilancio sui quali è ammessa la spedizione di mandati d'anticipazione a favore degli economi-cassieri dei Ministeri anche quelli tassativamente destinati alla corresponsione di sussidi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Oltrechè per le spese di cui all'alinea dell'articolo 1° del Reale decreto 26 novembre 1896, n. 513, potranno essere tratti mandati di anticipazione a favore degli economi-cassieri dei Ministeri sui capitoli di spesa destinati esclusivamente ai sussidi, e ciò allo scopo di mettere in grado gli stessi economi di corrispondere, senza indugio, i sussidi aventi carattere di urgenza, accordati dai singoli Ministri.