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LEGGE 4 maggio 1898, n. 169

Concernente disposizioni sui Monti di Pietà. (098U0169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-6-1898 al: 24-1-1918
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Art. 1



I Monti di Pietà, nella loro funzione d'Istituti di credito, sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio e, come Istituti di beneficenza, alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3ª), sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto nella presente legge.