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LEGGE 6 marzo 1898, n. 50

Che porta modificazioni ad alcuni articoli di quella sull'avanzamento nel R. Esercito. (098U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-3-1898 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 4, n. 1 sostituire:

«1. Aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore di età, è portato a:

trent'anni per la nomina a sottotenente nel Corpo sanitario;

trentacinque anni per la nomina a capomusica;

trentasei anni per la nomina a sottotenente nell'arma dei Carabinieri Reali».

Art. 5, n. 3.

Alle parole: «per quelli di fanteria o cavalleria» sostituire: «per quelli di fanteria e di cavalleria, e dell'accademia militare per quelli di artiglieria e genio».

Art. 9.

Dopo le parole: «di un grado superiore» aggiungere: «e quelli cui spetterebbe la promozione per coprire i posti già resi vacanti nel grado superiore».

Art. 12.

In fine aggiungere il seguente capoverso:

«Essi potranno inoltre esser tratti dai sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o Corpo, che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria».

Art. 13.

Alle parole: «dimissionari dell'esercito permanente» sostituire: «dispensati dal servizio attivo permanente».

Art. 15, n. 1 ed ultimo capoverso.

Alle parole: «dimissionari dell'esercito permanente» sostituire: «dispensati dal servizio attivo permanente».

Art. 17.

Alle parole: «esclusi quelli appartenenti al Corpo invalidi e veterani» sostituire: «e della stessa arma o Corpo».

Art. 24.

Alle parole: «quadri d'avanzamento» sostituire:

«proposte di avanzamento».

Art. 26.

Dopo le parole: «In ogni Corpo» aggiungere: «e nell'arma dei Carabinieri Reali».

Alle parole: «ed in ciascun Corpo» sostituire:

«in ciascun Corpo e nell'arma predetta».

Art. 30, primo capoverso.

Alle parole: «quadri di avanzamento» sostituire:

«specchi di proposte di avanzamento».

Secondo capoverso.

Alle parole: «si compila quadro d'avanzamento» sostituire: «si compilano specchi di proposte d'avanzamento».

Art. 31, primo capoverso.

Sopprimere le parole: «contenute nei quadri d'avanzamento».

Art. 35, secondo capoverso.

Alle parole: «negli esami stessi» sostituire: «all'uscita della scuola stessa».

Art. 36, secondo capoverso.

Alle parole: «ruolo d'anzianità» sostituire: «ruolo organico».

Art. 40, secondo capoverso.

Sopprimere le parole: «ad anzianità».

Art. 47, primo capoverso.

Alle parole: «I tenenti di complemento provenienti dai tenenti dimissionari» sostituire: «Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati».

Alle parole: «capitani per anzianità» sostituire:

«per anzianità al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso».

Secondo capoverso.

Alle parole: «dimissionari del» sostituire: «dispensati dal».

Art. 53, n. 4.

In fine aggiungere: «La durata delle aspettative per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio, sarà fissata dal Decreto Reale da cui sono determinate».

Art. 63.

Sostituire: «Per cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, i capitani ed i maggiori, scelti per il servizio nel Corpo di Stato Maggiore, vi potranno essere trasferti dopo che abbiano per un anno rispettivamente tenuto il comando, o prestato il servizio di cui agli articoli 37 e 39».

«Parimenti per quattro anni dalla stessa data, i sottufficiali potranno essere nominati sottotenenti nell'arma dei Carabinieri Reali e nel Corpo contabile militare, anche quando superino l'età prescritta dall'articolo 4 e purché non oltrepassino rispettivamente il trentanovesimo ed il trentaduesimo anno».

«I sottufficiali ammessi al corso speciale della Scuola militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno essere nominati sottotenenti anche se superino l'età prescritta dall'articolo 4».

Art. 67, primo capoverso.

«Aggiungere: «e tutte le altre anteriori disposizioni che siano in contraddizione con la medesima».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1898.

UMBERTO.

A.Di San Marzano.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.