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REGIO DECRETO 4 luglio 1897, n. 276

Che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e fabbricati. (097U0276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 15-8-1897
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
             grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In esecuzione della facolta' data al Governo del Re coll'articolo 9
della legge 26 luglio 1896 n. 311, di  raccogliere  e  pubblicare  in
unico testo le disposizioni della legge  stessa,  quelle  rimaste  in
vigore delle leggi 11 agosto 1870 n. 5784, allegato G; 3 maggio 1871,
n. 202; e 30 giugno 1872, n. 878, sulla  conservazione  dei  catasti,
nonche' quelle di carattere  legislativo  contenute  nel  regolamento
approvato col Reale decreto 24 dicembre 1870 n. 6151; 
 
  Viste le leggi 11 agosto 1870, n. 5784, allegato G; 3 maggio  1871,
n. 202; 30 giugno 1872 n. 878; e quella  sovracitata  del  26  luglio
1896; 
 
  Visto il Regolamento approvato con Reale decreto 24  dicembre  1870
n. 6151; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
Finanze; 
 
  Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  approvato  il  qui  unito  testo   unico   delle   disposizioni
legislative  sulla  conservazione  dei  catasti  dei  terreni  e  dei
fabbricati, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto. 
 
  Il testo medesimo andra' in vigore dal 15 agosto 1897.