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REGIO DECRETO 4 luglio 1897, n. 276

Che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e fabbricati. (097U0276)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  15-8-1897 al: 21-12-2008
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UMBERTO I

grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In esecuzione della facoltà data al Governo del Re coll'articolo 9 della legge 26 luglio 1896 n. 311, di raccogliere e pubblicare in unico testo le disposizioni della legge stessa, quelle rimaste in vigore delle leggi 11 agosto 1870 n. 5784, allegato G; 3 maggio 1871, n. 202; e 30 giugno 1872, n. 878, sulla conservazione dei catasti, nonché quelle di carattere legislativo contenute nel regolamento approvato col Reale decreto 24 dicembre 1870 n. 6151;
Viste le leggi 11 agosto 1870, n. 5784, allegato G; 3 maggio 1871, n. 202; 30 giugno 1872 n. 878; e quella sovracitata del 26 luglio 1896;
Visto il Regolamento approvato con Reale decreto 24 dicembre 1870 n. 6151;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito

il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato il qui unito testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Il testo medesimo andrà in vigore dal 15 agosto 1897.