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REGIO DECRETO 26 novembre 1896, n. 513

Relativo al pagamento delle spese d'Ufficio dei Ministeri. (096U0513)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-12-1896 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i risultati della verifica eseguita, presso alcuni Ministeri, dalla Commissione instituita con decreto del Ministro del Tesoro del 30 maggio 1896, che dimostrano la opportunità di disciplinare uniformemente la gestione degli Economi-Cassieri, senza pregiudizio di tutte quelle altre disposizioni che potessero occorrere dopo la verifica da farsi negli altri Ministeri;
Visti gli articoli 64 e 65 del testo Unico della legge per l'Amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016;
Visti gli articoli 27, 126, 189, 190, 192, 207, 212, 223, 226, 318 e 674 del Regolamento approvato con Regio decreto 4 maggio 1885 n. 3074, per la esecuzione della detta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il pagamento delle spese d'ufficio dei Ministeri, delle spese per la manutenzione, di locali o per simiglianti scopi, deve aver luogo con mandati diretti intestati ai creditori, esigibili sulla Tesoreria.

Tuttavia agli Economi-Cassieri dei Ministeri potranno farsi anticipazioni unicamente per provvedere alle minute spese d'ufficio.
Potranno del pari farsi anticipazioni sul fondo Casuali, nel limite strettamente necessario alle straordinarie occorrenze per le quali sta indispensabile il pagamento immediato, e sugli altri capitoli per provvedere a spese, che à sensi dell'articolo 126 del Regolamento di contabilità generale, secondo speciali regolamenti approvati con decreti Reali, debbono farsi a economia.