stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 luglio 1896, n. 293

Sull'insegnamento nelle scuole normali maschili e femminili. (096U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-7-1896 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Nelle scuole normali maschili e nelle femminili il corso degli studi dura tre anni. Vi si insegnano, secondo i programmi stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione: pedagogia, morale, lingua e letteratura italiana, storia, geografia, elementi di matematica, di computisteria ed economia domestica, elementi di fisica, chimica e storia naturale, d'igiene e di agronomia, disegno e calligrafia, canto corale, ginnastica.

Nelle scuole normali femminili s'insegnano anche i lavori donneschi.

A ciascuna delle scuole normali femminili sono uniti una scuola complementare, un giardino d'infanzia, e l'intero corso elementare per le esercitazioni di tirocinio; a ciascuna delle scuole maschili è unito un corso elementare completo.

La direzione della scuola normale è affidata, per incarico che dura un anno, o per reggenza che dura tre anni, ad un insegnante delle materie principali, che abbia le qualità volute per dirigere una scuola. Dopo tre anni, potrà essere nominato direttore effettivo.