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REGIO DECRETO 10 novembre 1895, n. 739

Che modifica gli articoli 2 e 3 di quello in data 24 febbraio 1895 n. 61. (095U0739)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-2-1896 al: 30-6-1896
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge Consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il Nostro decreto 24 febbraio 1895, n. 61;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 2 e 3 del Nostro decreto 24 febbraio 1895, n. 61, sono modificati, a decorrere dal 1° dicembre 1895, come segue:

Articolo 2. Presso la Nostra Ambasciata in Costantinopoli sono destinati due Ufficiali Consolari di prima categoria, di grado non inferiore a quello di Vice Console e due Applicati volontari.

Dei due primi Ufficiali Consolari, il più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano eserciterà le funzioni di Cancelliere a termine dell'articolo 62 della legge Consolare.

Articolo 3. Gli assegni da corrispondersi ai due Ufficiali Consolari suddetti ed ai due Applicati volontari, rimangono stabiliti come appresso:

All'Ufficiale Consolare incaricato delle funzioni di Cancelliere L. 8,000;

All'altro Ufficiale Consolare L. 4,000;

Ai due Applicati volontari L. 1,800 ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1895.

UMBERTO.

A. Blanc.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.