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REGIO DECRETO 19 dicembre 1895, n. 722

Modificazioni al 1° e 2° comma dell'art. 6 del Regolamento sulle derivazioni di acque pubbliche. (095U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-1-1896 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 6 del Regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1893, n. 710, per l'esecuzione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (serie 3ª), per la derivazione di acque pubbliche;
Udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto con quelli di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al 1° e 2° comma dell'articolo 6 del Regolamento approvato con R. decreto 26 novembre 1893, n. 710 sulle derivazioni di acque pubbliche, sono sostituiti i seguenti:

«I documenti indicati negli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento devono essere firmati da un Ingegnere.

«Quelli indicati all'articolo 5 basterà sieno firmati da un architetto civile, da un perito agronomo, o da un misuratore patentato».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1895.

UMBERTO.

G. Saracco.
A. Barazzuoli.
P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.