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REGIO DECRETO 29 dicembre 1895, n. 716

Che fissa l'interesse per i buoni del Tesoro aventi una scadenza da 3 a 6 mesi. (095U0716)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1896 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª);
Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);
Veduto l'articolo 566 del regolamento, approvato col R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (seria 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;
Veduto l'articolo 4 della legge 8 agosto 1895, n. 485, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1895-96;
Veduto l'articolo 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;
Veduto il R. Decreto 12 dicembre 1895, n. 693, col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro, a decorrere dal giorno 16 stesso mese;

Sulla

proposta del Ministro del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'interesse per i buoni del Tesoro, aventi una scadenza da tre a sei mesi, è fissato dal giorno 2 gennaio 1896 nella ragione di due e venticinque per cento (2,25%), con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1895.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.