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REGIO DECRETO 19 novembre 1893, n. 722

Che concerne la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica. (093U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 25 maggio 1882, con cui fu istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una Commissione permanente per le Arti musicale e drammatica;
Veduto l'altro Nostro decreto 4 settembre p. p., con cui il numero dei componenti la sezione drammatica della Commissione permanente per le Arti musicale e drammatica venne accresciuto da cinque a sette;
Considerata la convenienza di fare altrettanto per la sezione musicale della Commissione predetta, non solo rispetto al numero, ma sì ancora ai varii elementi che vi debbono essere rappresentati, come suggerì l'esperienza;
Riconosciuta altresì la necessità di determinare le norme per la Presidenza delle adunanze e di assicurare alla Commissione la maggiore indipendenza, escludendo da quella chi abbia uffici od impegni con gl'Istituti sui quali la Commissione plenaria o ciascuna delle sue sezioni possono essere interrogate;
Ritenuto equo ed opportuno stabilire la misura delle indennità che saranno dovute ai commissarii;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero dei componenti la sezione musicale della Commissione permanente per le Arti musicale e drammatica è portato da cinque a sette.