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REGIO DECRETO 21 dicembre 1893, n. 704

Che proroga il termine assegnato agli inservienti comunali autorizzati ad esercitare le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione per prestare la prescritta cauzione. (093U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-1-1894
al: 21-3-1895
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 24 e 29 del  regolamento  approvato  col  Nostro
decreto in data 26 dicembre 1892 n. 728; 
 
  Visto il Regio decreto in data 19 marzo 1893 n. 167; 
 
  Ritenuto che entro il 31 del corrente mese la maggior  parte  degli
inservienti  comunali,  autorizzati  ad  esercitare  le  funzioni  di
usciere presso gli uffici di conciliazione, non  potrebbero  prestare
la cauzione ad essi prescritta; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il termine stabilito col Regio decreto 19 marzo  1893  n.  167,  e'
prorogato a tutto l'anno 1894. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1893. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Calenda. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.