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REGIO DECRETO 21 dicembre 1893, n. 704

Che proroga il termine assegnato agli inservienti comunali autorizzati ad esercitare le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione per prestare la prescritta cauzione. (093U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1894 al: 21-3-1895
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 24 e 29 del regolamento approvato col Nostro decreto in data 26 dicembre 1892 n. 728;
Ritenuto che entro il 31 del corrente mese la maggior parte degli inservienti comunali, autorizzati ad esercitare le funzioni di usciere presso gli uffici di conciliazione, non potrebbero prestare la cauzione ad essi prescritta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine stabilito col Regio decreto 19 marzo 1893 n. 167, è prorogato a tutto l'anno
1894.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1893.

UMBERTO.

Calenda.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.