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REGIO DECRETO 10 dicembre 1893, n. 687

Che approva e rende esecutivo il regolamento per il diritto di sosta delle merci depositate sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo. (093U0687)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1894 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Considerata la necessità di regolare il diritto di sosta pel deposito precario delle merci sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo e di determinarne i modi e tempi d'applicazione, secondo gli attuali bisogni ed usi del commercio locale;
Visto il relativo progetto, compilato da una Commissione composta dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate, dell'Avvocatura erariale e della Camera di commercio ed arti;
Tenuto conto del parere emesso nell'adunanza 22 giugno 1893 dal Consiglio dell'Industria e del Commercio;
Visto l'art. 178 del codice della marina mercantile, e visto l'art. 860 del suo regolamento, approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 n. 5166 ( serie 2ª);
Visto l'art. 40 della legge 6 decembre 1885 n. 3547 (serie 3ª) sui provvedimenti a favore della Marina mercantile;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio, dal 1° gennaio 1894, l'annesso regolamento che stabilisce il diritto di sosta da riscuotersi pel deposito precario delle merci sulle banchine, calate e moli del porto di Palermo, firmato, d'ordine Nostro dal Ministro della Marina. Dal giorno predetto cesseranno d'aver vigore le analoghe disposizioni, che regolano il deposito precario delle merci nel porto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO.

C. A. Racchia.

Visto, Il Guardasigilli: Armò.