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LEGGE 28 dicembre 1893, n. 682

Concernente le pensioni civili e militari. (093U0682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1894 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-1-1894 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari le disposizioni dello articolo 25 della legge 15 giugno 1893 n. 279, il quale rimane perciò di niun effetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1893.

UMBERTO,

Sidney Sonnino

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.