stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 agosto 1893, n. 456

Che concerne le pensioni agli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passano al servizio dello Stato. (093U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi