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LEGGE 6 agosto 1893, n. 456

Che concerne le pensioni agli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passano al servizio dello Stato. (093U0456)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-8-1893 al: 15-12-2009
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Art. 1



Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei Collegi-convitti e degli Istituti provinciali e comunali e degli altri Istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in governativi degli Istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato conservano il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia pel servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.