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LEGGE 30 marzo 1893, n. 173

Concernente le spese intorno alle acque pubbliche. (093U0173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1893 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-4-1893 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 92, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 114, 120, 122, 124, 126 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, sono sostituiti i seguenti:

Sezione I. - Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 92. A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguiscono:

1° dallo Stato esclusivamente;

2° dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

3° dai consorzi degl'interessati col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni;

4° dai consorzi degl'interessati;

5° dai proprietari e possessori interessati.

Tutte le opere e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono:

per la 1ª categoria, a carico esclusivo dello Stato;

per la 2ª categoria, a carico dello Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;

per la 3ª e 4ª categoria, a carico esclusivo del consorzio degli interessati;

e per la 5ª categoria, a carico dei proprietari e possessori interessati.

Art. 94. Col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio, lo Stato provvede:

a) alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini continui, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) ai canali di navigazione che interessano una o due provincie e che non si collegano ad altre comunicazioni per acqua.

Sezione IV. - Opere idrauliche della 3ª categoria.

Art. 96. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, alla costruzione delle opere, ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese nelle precedenti categorie, le quali opere, insieme alla sistemazione del corso d'acqua, abbiano anche uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate di prima e seconda categoria;

c) impedire che avvengano sopra estesi territori inondazioni, straripamenti, corrosioni, impaludamenti e invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione.

Sono comprese fra le opere della presente categoria anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento di terreni montani purché sieno naturalmente collegati e coordinati con le opere suindicate.

Art. 97. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente, escluse quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle provincie interessate, per un sesto a carico dei comuni interessati e pel terzo rimanente a carico del consorzio degli interessati.

Sezione V. - Opere idrauliche della 4ª categoria.

Art. 98. Gli interessati riuniti in consorzio provvedono alla costruzione e alla manutenzione delle opere che non possono essere comprese nelle precedenti categorie, concernenti la sistemazione dell'alveo o il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed altri importanti corsi d'acqua.

Le provincie ed i comuni dovranno concorrere in misura non inferiore a quanto è stabilito nell'art. 97, per la costruzione di nuove opere straordinarie che importino una spesa sproporzionata alle forze del consorzio.

Lo Stato potrà concorrere nella costruzione di queste opere, quando sia dimostrato che, pur compresi i contributi dei comuni e delle provincie, il consorzio sia ancora impotente a sopperire alla spesa. In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il quarto della spesa.

Sezione VI. - Opere idrauliche della 5ª categoria.

Art. 99. Le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e borgate contro un corso d'acqua, sono a carico del comune col concorso dei proprietari e possessori interessati, i quali saranno riuniti a modo di consorzio, sotto l'amministrazione del comune, e contribuiranno in proporzione del rispettivo interesse.

Allorquando però si dovessero a tale scopo costruire opere di una spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati di cui sopra, lo Stato potrà accordare un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, non mai però maggiore di un quinto della spesa, ed a condizione che la Provincia abbia già accordato un concorso non minore del sesto.

Art. 101. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 108.

Sezione VII. - Disposizioni diverse.

Art. 102. Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria, a termini dell'articolo 174.

Le spese per le opere di cui all'articolo 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo, udito i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto Reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli interessati con decreto ministeriale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata fatta richesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 103. Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96 si provvede d'accordo fra i due Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme e i provvedimenti da stabilirsi per regolamento.

I progetti nella parte concernente opere di rimboscamento o di rinsodamento sono studiati a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale è pure affidata la sorveglianza per l'esecuzione e manutenzione delle opere.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.

Capo II.

Sezione I. - Costituzione dei consorzi.

Art. 105. A formare i consorzi di cui al capo I di questo titolo, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 96 e 97 della presente legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888 n. 5238, serie 3ª, esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.

Art. 114. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

I terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento, agli effetti della presente legge, sono senz'altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge 1° marzo 1888 n. 5238 serie 3ª.

CAPO III.

Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche.

Art. 120. I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le provincie.

Art. 122. Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal Prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa, lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acqne esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25 n. 7, della legge 2 giugno 1889 n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.

In qualunque caso di urgenza, i comuni interessati, e come tali designati, o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verrà loro richiesto.

Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici, potrà, senza esser chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, né eseguire o far eseguire lavori, né intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1893.

UMBERTO.

Genala.
Lacava.

Visto, Il Guardasigilli Bonacci.