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REGIO DECRETO 17 dicembre 1891, n. 740

Che determina il numero e la ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle batterie Casa Ratti in Val di Astico, S. Rocco e Soio Rotto in Val Posina. (091U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1892 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1892 al: 9-2-2011
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;
Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;
Visto il R. decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;
Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 n. 532, che modifica il regolamento sopraindicato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione denominate batteria Casa Ratti in Val etico e batterie S. Rocco e Soio Rotto in Val Posina, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO.

Pelloux.

Visto, il Guardasigilli: B. Chimirri