stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 luglio 1891, n. 397

Con il quale sono approvate le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia e di studio legale da pagarsi dai mutuatari, stabilite dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario. (091U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-8-1891 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 6 maggio 1891, n. 215 con la quale si da facoltà al governo di concedere all'Istituto Italiano di Credito fondiario, lo esercizio del credito fondiario in tutto il Regno;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1891, n. 222 col quale si concede all'Istituto predetto l'esercizio del Credito fondiario e si approva lo statuto della Società institutrice;
Veduto l'art. 5 della legge 17 luglio 1890, num. 6955, (serie 3ª) e gli art. 4, 5, 6 e 7 del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, num. 66;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito

il Ministro del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le Norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia e di studio legale da pagarsi dai mutuatari, stabiliti dall'Istituto Italiano di Credito fondiario, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 luglio 1891.

UMBERTO.

Chimirri.

Visto, Il Guardasigilli: L. Ferraris.