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REGIO DECRETO 1 febbraio 1891, n. 66

Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge del Credito Fondiario. (091U0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-3-1891 al: 16-8-1910
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Art. 1


UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) sul Credito fondiario;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª) sull'esercizio del Credito fondiario, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1891.

UMBERTO.

L. Miceli.
Grimaldi.

Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.