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REGIO DECRETO 1 febbraio 1891, n. 66

Che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge del Credito Fondiario. (091U0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 17-3-1891
al: 16-8-1910
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge del 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª)  sul  Credito
fondiario; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e  Commercio,
di concerto col Ministro del Tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della  legge  del
17 luglio  1890,  n.  6955  (serie  3ª)  sull'esercizio  del  Credito
fondiario, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° febbraio 1891. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                           L. Miceli. 
                                                            Grimaldi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.