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REGIO DECRETO 28 dicembre 1890, n. 7357

Che modifica l'art. 19 del Regolamento per gli istituti superiori femminili di Magistero in Roma (090U7357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1891 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1891 al: 15-12-2010
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UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 29 agosto 1890, n. 7161, (Serie 3ª), col quale è approvato il regolamento organico per gli Istituti superiori femminili di Magistero in Roma e Firenze;
Considerando la convenienza di interpretare in modo uniforme pei due Istituti l'art. 9 del Regolamento predetto, in quanto concerne la votazione sulle scienze fisico-naturali nell'esame di ammissione;
Sentito il Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 19 del Regolamento per gli Istituti Superiori femminili di Magistero, approvato col R. decreto 29 agosto 1890, n. 7161, è modificato nel modo seguente:

«L'aspirante ai corsi degli Istituti oltre alla presentazione dei documenti, di cui all'articolo precedente, deve sostenere un esame di ammissione sulla lingua e letteratura italiana, sulla storia e geografia, sulla pedagogia e morale, sulla matematica e sulle scienze fisico-naturali nei limiti del programma di studio, per il 3° corso delle scuole normali.

Il voto sulla prova delle scienze fisico-naturali sarà unico.

Le prove di lingua e letteratura italiana saranno scritte e orali, quelle delle altre discipline, solamente orali.

Il tempo fissato per la prova scritta non sarà più di sei ore, e di quindici minuti per ciascuna prova orale.

L'esame di ammissione serve anche di concorso ai posti di studio vacanti. Nella graduatoria delle concorrenti ai posti di studio deve tenersi calcolo solamente dei voti ottenuti nelle lettere italiane, nella storia e geografia, e nella pedagogia e morale, fermo però l'obbligo di ottenere l'idoneità anche nella matematica, e nelle scienze fisico-naturali».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto: Il Guardasigilli: Zanardelli.