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REGIO DECRETO 27 novembre 1890, n. 7318

Che accerta le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30% sull'intero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, come da annessi elenchi. (090U7318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1891
Gli Allegati F, G, H, I sono stati pubblicati successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 306 del 30-12-1890, GU n. 307 del 31-12-1890, GU n. 1 del 02-01-1891, GU n. 2 del 03-01-1891.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-1-1891
al: 9-2-2011
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                             UMBERTO I. 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il  relativo  regolamento
approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070; 
 
  Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo  regolamento
approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso, n. 3852; 
 
  Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli  articoli
3 della legge 11 agosto  1870,  n.  5784  ed  1  dell'allegato  N  di
quest'ultima legge; 
 
  Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546 e 17 febbraio  1810,
n. 5519; 
 
  Visti gli atti verbali di presa di possesso di beni operata per gli
effetti della soppressione degli Enti morali  ecclesiastici  indicati
negli elenchi annessi al presente decreto; 
 
  Viste le liquidazioni della rendita dei beni devoluti al Demanio  e
di quella corrispondente alla tassa straordinaria del  30  per  cento
sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti; 
 
  Sulla proposta dei  Ministri  Segretari  di  Stato  per  il  Tesoro
interim per le Finanze e per gli affari di Grazia e Giustizia  e  dei
Culti; 
 
  Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'art. 8
della suddetta legge 15 agosto 1867; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le rendite liquidate per  i  beni  devoluti  al  Demanio  e  quelle
corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento  sull'intero
patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati  negli
elenchi A, B, C, D, E, F, G, H,  controfirmati  dai  Nostri  Ministri
Segretari di Stato per il Tesoro interim per le  Finanze  e  per  gli
affari di Grazia e Giustizia e dei  Culti,  ed  annessi  al  presente
decreto, sono rispettivamente accertate  nelle  somme  annue  esposte
nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi. 
 
  Sono parimente accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli
anzidetti elenchi, le rate di rendita pel tempo decorso  dalle  prese
di  possesso  dei  beni  immobili  operate  per  gli  effetti   della
conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui
entro' in  vigore  la  legge  di  soppressione  e  gia'  pagate  agli
investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito  dagli
interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro
decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;