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REGIO DECRETO 22 dicembre 1889, n. 6589

Che varia le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del regolamento per la collazione degli stipendi universitari a favore degli alunni del R. Convitto Marco Foscarini di Venezia. (089U6589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1890 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 2 aprile 1876, n. 3067 (serie 2ª) per la collazione ed amministrazione degli stipendi universitari a favore degli alunni del Regio Convitto Marco Foscarini di Venezia;
Sentito il Consiglio direttivo e il Rettore del Convitto medesimo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Agli articoli 11 e 12 del regolamento per la collazione ed amministrazione degli stipendi universitari a favore degli alunni del Regio Convitto Marco Foscarini di Venezia sono sostituiti i due articoli seguenti:

Art. 1

Art. 11.

Gli stipendi saranno pagati dalla cassa del Convitto in tre rate uguali, sotto deduzione della ritenuta per ricchezza mobile.

Art. 12.

La prima rata sarà pagata agli alunni al principio del mese di novembre in seguito alla produzione del certificato d'iscrizione al corso della Facoltà, per la quale venne loro accordato lo stipendio.
La seconda rata al principio di marzo, previa presentazione di un attestato il quale provi che nel quadrimestre precedente frequentarono con assiduità le lezioni, e serbarono un contegno lodevole. La terza rata non sarà pagata se non dopo che gli alunni abbiano prodotto il certificato degli esami finali del corso, sostenuti nella sessione estiva, e, nell'ultimo anno, della laurea conseguita in detta sessione.

Ove non presentino tali attestazioni, o non provino di avere, per motivi legittimi, intermessa la frequenza alle Scuole, sarà loro ricusato lo stipendio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.