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REGIO DECRETO 19 dicembre 1889, n. 6572

Che sottopone l'officina per l'affinazione e partizione dei metalli preziosi presso la zecca di Roma, alla vigilanza e alla azione del controllo della zecca stessa, che ne assume la responsabilità. (089U6572)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1890 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1890 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 13 e 17 del regolamento per l'esercizio delle zecche, approvato con regio decreto 13 dicembre 1883, n. 1792 (serie 3ª);
Visti gli articoli 64 e 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale;
Ritenuta la necessità di meglio definire e stabilire la materiale responsabilità e la dipendenza dell'affinatore di zecca in tutti i rapporti della propria gestione, assimilando l'officina di affineria e partizione dei metalli presso la zecca di Roma e quella per la fabbricazione delle monete e delle medaglie circa il controllo e la resa di conto;
Sulla proposta del Nostro ministro e segretario di Stato per il tesoro;

Sentito

il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'officina per l'affinazione e la partizione dei mettalli preziosi presso la zecca di Roma, pur dipendendo direttamente dal direttore della zecca come all'articolo 17 del regolamento approvato con regio decreto 13 dicembre 1883, n. 1792, è sottoposta alla vigilanza e all'azione del controllore della zecca stessa il quale assume anche per questa officina la responsabilità di cui all'articolo 11 del detto regolamento.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/01/1890, n. 8 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.