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LEGGE 30 giugno 1889, n. 6183

Concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime. (089U6183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/07/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-7-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1



E convertito in legge il Regio decreto, in data 25 dicembre 1887, N. 5162 bis (Serie 3a), concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime, con la modificazione e le aggiunte seguenti:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« La sovvenzione sarà accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale o a sezione ridotta che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del Regno; ampii e popolati territorii; centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli; bacini minerarii; regioni ancora prive di ferrovie; capoluoghi di circondario e di mandamento; comuni di frontiera; od allaccino altre ferrovie già esistenti; semprechè le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta e in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti ».