stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 novembre 1888, n. 5888 novies (5888)

Che autorizza la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa. (088U8009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  24-2-1889 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella dei beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 100 articoli del complessivo valore di stima di lire 11,744,36;
Visto l'art. 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancita col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016, (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni, mentre torna utile all'Erario non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È autorizzata la vendita dei beni dello Stato, descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire 11,744,36 (lire undicimila settecento quarantaquattro e centesimi trentasei).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal Regio decreto 30 maggio 1875, N. 2560, (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.