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REGIO DECRETO 16 dicembre 1888, n. 5871

Che determina l'indennità chilometrica nelle missioni di servizio per il bonificamento agrario dell'Agro romano. (088U5871)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-1-1889 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 settembre 1862, N. 840 e 25 agosto 1863, N. 1446;

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli Affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'indennità chilometrica nelle missioni di servizio per il bonificamento agrario dell'Agro romano da corrispondersi al personale d'Ispezione come al Ruolo organico approvato col R. decreto 15 luglio 1886, N. 3998 (Serie 3ª), è fissata nelle seguenti misure:

a) All'ispettore in ragione di L. 0,40 per Km.

b) Ai vice ispettori » 0,30 »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1888.

UMBERTO.

Grimaldi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.