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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5874

Che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella. (088U5874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1889 al: 15-12-2009
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Art. 1



È data facoltà al Governo del Re di anticipare alle Casse degli aumenti patrimoniali, create dalla legge del 27 aprile 1885, N. 3048 (Serie 3ª), la somma di L. 1,000,000 nell'esercizio 1888-89 e quella di L. 2,200,000 nell'esercizio 1889-90, mediante prelievo dalla partecipazione assegnata allo Stato sui prodotti delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

La stessa anticipazione, nella misura massima di lire 2,200,000 potrà essere fatta in ciascuno degli esercizi successivi, fino a quando le Casse si trovino in grado di provvedere in tutto od in parte, con mezzi propri, al servizio del debito di cui in appresso.