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LEGGE 30 dicembre 1888, n. 5874

Che autorizza il Governo a procurarsi le somme da destinarsi alle Casse patrimoniali per la esecuzione dei lavori e delle provviste indicate nell'annessa tabella. (088U5874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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