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REGIO DECRETO 29 novembre 1888, n. 5852

Che approva la classificazione di nove strade fra le provinciali di Salerno. (088U5852)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1889 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-1-1889 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del dì 18 giugno 1885, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì di classificare fra le provinciali le seguenti strade:

1° Strada dalla stazione di Montecorvino alla provinciale Acerno - Montella;

2° Strada Codola, da Nocera a Mercato San Severino;

3° Strada S. Vito - Aquara, nonché il successivo tratto Aquara - fiume Calore, dopochè sarà costruito dai comuni interessati;

4° Strada della Fonte, dalla stazione di Capaccio verso Roccadaspite nella provinciale Borizzo Scarasello;

5° Strada fra la nazionale delle Calabrie e la provinciale di serie Atena - S. Arsenio - S. Pietro al Tanagro;

6° Strada Matine - Agropoli - Marina di Castellabate;

7° Strada dalla Marina di Casalicchio a Pantano;

8° Strada S. Maria delle Tempetelle - Mercato Cilento;

9° Strada da Mercato Cilento a Castellabate;

10° Strada dalle Camerelle a Mercato S. Severino;

11° Strada dalla stazione di Campagna al Quadrivio;

12° Strada da Mercato Cilento a Sessa;

Visti i ricorsi prodotti a seguito della pubblicazione dell'elenco delle sopradette strade dai comuni di Buccino e Corbara, per sostenere che esse non hanno i caratteri di provinciabilità voluti dalla legge, dal comune di Ricigliano per chiedere la inscrizione fra le provinciali della strada Buccino - Balvano, e dai comuni di Celle Bulgheria e Tramonti per rilevare il bisogno di nuove strade in altri mandamenti della provincia;

Vista la deliberazione del 20 giugno u. s., con la quale lo stesso Consiglio provinciale, ritornando sulla classificazione fra le provinciali delle predette strade, ha dichiarato di mantenere fermo il precedente suo deliberato del 18 giugno 1885, meno per la strada S. Vito - Aquara - ponte Calore, già sussidiata dal Consiglio come strada comunale obbligatoria;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato F;

Udito l'avviso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Considerando:

Che delle 12 strade di sopra menzionate che il Consiglio provinciale di Salerno deliberò in adunanza del 18 giugno 1885 di classificare fra le provinciali, le prime nove hanno i caratteri voluti dall'art. 13 della legge sui Lavori Pubblici per essere dichiarate tali, ma questi stessi caratteri non si ravvisano nelle ultime tre;

Che con la deliberazione del 20 giugno u. s. il Consiglio provinciale tolse dal nuovo elenco proposto la strada S. Vito - Aquara - Ponte Calore, senza addurre ragioni atte a provare che la medesima non avesse i caratteri di provinciabilità che dapprima il Consiglio stesso le aveva riconosciuti;

Che i ricorsi dei comuni di Buccino e Corbara si ravvisano infondati rispetto alle strada che hanno i caratteri di provinciabilità, ed i ricorsi degli altri tre comuni non possono essere presi in considerazione, dovendosi oggi provvedere soltanto sulla classificazione deliberata dal Consiglio provinciale di Salerno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la classificazione fra le provinciali di Salerno delle seguenti strade:

1° Strada dalla stazione di Montecorvino alla provinciale Acerno-Montella;

2° Strada Cedola, da Nocera a Mercato San Severino;

3° Strada S. Vito - Aquara, nonché il successivo tratto Aquara - fiume Calore, dopochè sarà costruito dai comuni interessati;

4° Strada della Fonte, dalla stazione di Capaccio verso Roccadaspite nella provinciale Borizzo - Scaravello;

5° Strada fra la nazionale delle Calabrie e la provinciale di serie Atena- S. Arsenio - S. Pietro al Tanagro;

6° Strada Matine - Agropoli - Marina di Castellabate;

7° Strada dalla Marina di Casalicchio a Pantano;

8° Strada S. Maria delle Tempetelle - Mercato Cilento;

9° Strada da Mercato Cilento a Castellabate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1888.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.