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REGIO DECRETO 6 agosto 1888, n. 5655

Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. (088U5655)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1888 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con decreto Reale del 17 agosto 1882, N. 956 (Serie 3ª);
Vista la legge 8 marzo 1888, N. 5249 (Serie 3ª), colla quale vennero modificati alcuni articoli del testo unico prementovato e fu data al Nostro Governo facoltà di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, coordinandolo con le disposizioni di questa legge e con quelle relative alle altre modificazioni al suddetto testo unico, che fossero state approvate con leggi promulgate prima o contemporaneamente alla stessa legge dell'8 marzo;
Vista la legge 2 luglio 1882, N. 883 (Serie 3ª), il cui testo fu ristabilito col Regio decreto 8 luglio 1883, N. 1522 (Serie 3ª);
Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1469 (Serie 3ª);
Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1470 (Serie 3ª);
Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito pubblicato col Reale decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (Serie 3ª);
Vista la legge 14 luglio 1887, N. 4759 (Serie 3ª);
Vista la legge 1° marzo 1888, N. 5226 (Serie 3ª);
Vista la legge 8 marzo 1888, N. 5248 (Serie 3ª);
Vista la legge 12 luglio 1888, N. 5520 (Serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
E sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A

testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito rimane approvato il seguente testo: Legge sul reclutamento del Regio esercito

Art. 1



I cittadini dello Stato che concorrono alla leva di terra, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.