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LEGGE 1 marzo 1888, n. 5238

Concernente il rimboscamento ed il rinsodamento dei terreni montuosi, e norme da seguirsi. (088U5238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscamento od il rinsodamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

Il Ministero promuoverà del pari sul lido del mare l'imboscamento delle dune incolte.