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LEGGE 25 gennaio 1888, n. 5177

Sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo. (088U5177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-2-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono ufficiali in congedo:

a) gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

b) gli ufficiali di complemento;

c) gli ufficiali di milizia territoriale;

d) gli ufficiali di riserva.