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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5162 bis (5162)

Concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime. (087U8020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1888 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) stato modificato colla successiva legge 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3ª);

Vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori pubblici e per le Finanze, interim del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il decreto reale di concessione di Ferrovie pubbliche colle sovvenzioni e colle norme fissate dalle leggi 29 giugno 1873, n. 1473 (Serie 2ª), 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª) e 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3ª) ed all'art. 5 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Serie 3ª), e secondo le disposizioni della legge organica dei Lavori Pubblici, 20 marzo 1865 (Allegato F), viene reso sopra proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, interim del Tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato.