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REGIO DECRETO 15 dicembre 1887, n. 5133

Concernente le rafferme ai militari del Corpo Reali Equipaggi. (087U5133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1888 al: 5-5-1888
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà delle Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 20 luglio 1879, n. 5020, sulle competenze del Corpo Reale Equipaggi;
Visto il R. decreto 9 marzo 1882, n. 668, relativo ai militari della categoria fuochisti;
Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle categorie cannonieri, torpedinieri e fuochisti, che, dopo aver compiuto il 1° periodo della ferma temporanea, contraggono la rafferma di due o di quattro anni, è accordato aumento di paga di lire 240 annue.

A quelli che contraggono arruolamento volontario con la ferma permanente, è accordato tale aumento dopo i primi quattro anni di servizio.