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REGIO DECRETO 25 dicembre 1887, n. 5124

Per l'applicazione dell'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª). (087U5124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1888 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1888 al: 15-12-2009
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 10 e 14 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª) e n. 4703 (Serie 3ª);
Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito

il Consiglio Superiore dell'Industria e del Commercio ed il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'articolo 7 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (Serie 3ª), concernente lo sgravio sulla tassa dello spirito, a favore delle industrie le quali lo adoperano come materia prima, è applicato all'industrie dell'aceto, dell'etere solforico, del cloroformio, dell'iodioformio, delle vernici, del fulminato di mercurio e dell'enocianina.

Lo sgravio avrà luogo giusta la disposizione dell'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª), cioè mediante abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali di 1ª categoria o sulla sovratassa cui è soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

Ai fabbricanti di etere solforico e di enocianina, è però fatta facoltà di optare per la restituzione diretta della tassa, nel qual caso potrà essere richiesta la prova della provenienza dello spirito; e qualora sia destinato alla fabbricazione dell'etere solforico, dovrà essere sofisticato mediante l'aggiunta del 10 per cento di acido solforico concentrato a 66° Beaumè.