Che autorizza il Governo del Re ad applicare sino dal 1° luglio 1888
le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno
conchiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera.
(087U5117)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1888
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)