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LEGGE 14 luglio 1887, n. 4728

Che fissa l'Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma, ed il compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico della provincia romana. (087U4728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1887 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, (serie 2ª), sarà amministrato dalla Direzione generale del Fondo per il Culto con contabilità separata, fino a che non sarà provveduto all'ordinamento della proprietà ecclesiastica del Regno in conformità dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, (serie 2ª).

Alla Direzione stessa sarà del pari affidato di condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.