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LEGGE 26 giugno 1887, n. 4644

Con la quale si determinano le norme per il servizio ippico. (087U4644)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1887 al: 28-9-1926
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Art. 1



Il numero dei cavalli stalloni nei Depositi governativi sarà portato a non meno di 800 in un periodo di otto anni, a cominciare dal 1° luglio