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REGIO DECRETO 5 dicembre 1886, n. 4245

Apportante variazioni all'elenco delle autorità e degli ufizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali. (086U4245)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1887 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 5 novembre 1876, n. 3489 (Serie 2ª);

Sulla

proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto col Ministro delle Finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico. Nell'elenco delle autorità e degli ufizi ammessi a corrispondere in esenzione delle tasse postali, annesso al Regolamento approvato con Reale decreto 5 novembre 1876, nella parte che riguarda il Ministero delle Finanze, saranno introdotte le seguenti varianti:

1. Saranno soppresse le rubriche qui appresso:

a) Spacci all'ingrosso e rivendite speciali dei generi di privativa (a pagina 55);

b) Ufficio speciale delle coltivazioni di tabacchi in Delebio (a pagina 57).

2. Saranno aperte le nuove rubriche infradescritte:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Saranno fatte le seguenti aggiunte e sostituzioni:

Alla rubrica «Direzioni compartimentali ed Ufizi succursali del lotto» aggiungere nella 2ª colonna: Collettorie del lotto del proprio compartimento.

Alla rubrica «Ispettori delle guardie di finanza» aggiungere nella 2ª colonna: Luogotenenze e Brigate delle guardie di finanza della provincia. E nella 3ª colonna, di fronte a questi nuovi Ufizi, aggiungere L. C. - P. C.

Alla rubrica «Luogotenenze delle guardie di finanza» aggiungere nella 2ª colonna: Magazzini di vendita dei generi di privativa e Ricevitori doganali. E nella 3ª colonna sostituire all'indicazione P.
F. quella P. C.

Alla rubrica «Brigate delle guardie di finanza» aggiungere nella 2ª colonna: Magazzini di vendita dei generi di privativa e Ricevitori doganali. E nella 3ª colonna sostituire all'indicazione P. F. quella P. C.

Alla rubrica «Magazzini di deposito dei generi di privativa (tabacchi greggi, ecc.» aggiungere nella 2ª colonna: Ricevitori del Registro e del Demanio; Agenzie delle Imposte dirette; Carabinieri Reali e Delegati di pubblica sicurezza; sindaci dei comuni.

Alla rubrica «Magazzini di vendita dei generi di privativa» aggiungere nella 2ª colonna: Ispettori delle guardie di finanza;
Luogotenenze e Brigate delle guardie di finanza; Ricevitori doganali.
E nella 3ª colonna, di fronte a questi nuovi Ufizi, aggiungere: L. C.
P. C.

Alla rubrica «Ricevitori doganali» aggiungere nella 2ª colonna:
Agenzie delle imposte dirette; Brigate delle guardie di finanza;
Magazzini di vendita dei generi di privativa; Spacci all'ingrosso. E di fronte a queste nuove indicazioni aggiungere nella 3ª colonna: L.
C. - P. C.

Alla rubrica «Agenzie delle imposte dirette» sostituire nella 3ª colonna all'indicazione P. F. quella P. C.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1886.

UMBERTO.

Genala.
A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.