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REGIO DECRETO 2 dicembre 1886, n. 4200

Col quale si costituisce in sezione elettorale autonoma il comune di Piediluco. (086U4200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/1887 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-1-1887 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Piediluco per la sua separazione dalla sezione elettorale di Papigno e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Piediluco ha 105 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Piediluco è separato dalla sezione elettorale di Papigno, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1886.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.