stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 dicembre 1885, n. 3605

Col quale è concesso il titolo di capi-minatori e periti-minerarii agli allievi licenziati dalla Scuola delle miniere di Caltanissetta, dalla Scuola dei capi-minatori e capi-officina di Iglesias, dalla Scuola industriale di Carrara e dalla Scuola mineraria di Agordo. (085U3605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-2-1886 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i RR. decreti 30 ottobre 1869, n. 940; 15 agosto 1871, n. 471, e 10 settembre 1871.
Veduti i programmi d'insegnamento della Scuola Mineraria di Caltanissetta, della Scuola dei capi Minatori e capi officina d'Iglesias, della Scuola industriale di Carrara e della Scuola Mineraria di Agordo;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli allievi licenziati dalla Scuola delle Miniere di Caltanissetta, dalla Scuola dei capi minatori e Capi officina d'Iglesias, dalla Scuola industriale di Carrara e dalla Scuola mineraria di Agordo ricevono il titolo di Capi-Minatori e Periti-Minerarii e sono abilitati ad esercitare le funzioni di periti in affari minerarii.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli: TAJANI.