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REGIO DECRETO 3 dicembre 1885, n. 3599

Che modifica l'elenco delle strade provinciali di Alessandria. (085U3599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1886 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le due deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Alessandria in data 13 ottobre 1884, colle quali, invitato a decidere circa la classificazione delle strade ed opere iscritte a carico di quella provincia nell'elenco III, annesso alla tabella B della legge 23 luglio 1881, esso Consiglio stabiliva:
a) di non ammettere, per gli effetti della legge stessa, nel numero delle provinciali la strada da Spigno a Pareto e Mioglio;
b) di non ammettere parimenti la provincialità della strada Appenninica dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia;
Visti i certificati di eseguita pubblicazione delle deliberazioni anzidette, ed il ricorso presentato dal comune di Spigno Monferrato per la negata classificazione della strada num. 8.
Vista la legge 23 luglio 1881 in cui le due strade predette trovansi iscritte rispettivamente ai numeri 8 e 9 dell'elenco III annesso alla tabella B;
Visto il R. decreto 17 agosto 1882, con cui le strade in parola, comuni alle due provincie di Alessandria e Genova, vennero dichiarate provinciali pel tratto scorrente in quest'ultima provincia;
Visto il voto 10 ottobre 1885 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Considerando:
Che la strada Spigno-Pareto-Mioglio, che scorre nei territorii di Alessandria e Genova quasi per egual lunghezza, pone in diretta comunicazione le valli della Bormida e dell'Erro; fa capo a Spigno, che ha una stazione sulla linea Cairo-Acqui, ed all'altro estremo, per mezzo di altri tronchi provinciali, pone le popolazioni di quelle valli in comunicazione colle stazioni, ferroviarie di Varazze e di Albissola, e col porto di Savona, capoluogo di circondario, onde non le fanno difetto i caratteri voluti dall'articolo 13, lettera d, della legge 20 marzo 1865, allegato F;
Che il Consiglio provinciale di Alessandria ne ha già in certo modo ammesso l'importanza accordando al comune di Spigno un sussidio del quarto della spesa di costruzione come strada comunale obbligatoria;
Che la strada Appenninica, di cui al n. 9, diramandosi presso Bagnasco dalla nazionale n. 32 dal Piemonte ad Oneglia, incontra a Millesimo la nazionale n. 34, a Cairo la ferrovia Torino-Savona, fra Busalla e Ronco la nazionale dei Giovi e la ferrovia Genova-Alessandria, e termina in Val di Trebbia all'incontro della nazionale n. 36 da Genova a Piacenza, epperò racchiude del pari i caratteri voluti dall'articolo 13, lettera d, di sopra citato;
Che l'opposizione del Consiglio provinciale di Alessandria non è assoluta, ma è motivata dal timore che sia adottato pel tronco scorrente nel suo territorio l'andamento Voltaggio-Campofreddo, anziché quello Voltaggio-Ovada;
Che tale questione è affatto estranea all'altra della classifica della strada, e dovrà quindi risolversi allorché venga in discussione la scelta del tracciamento generale della memedesima;
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato F, l'articolo 4 della legge 23 luglio 1881, n. 333, e l'articolo 1° del regolamento 20 marzo 1884 per l'esecuzione di quest'ultima legge;
Udito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È accolto il ricorso elevato dal Consiglio comunale di Spigno Monferrato in adunanza 19 marzo 1885 contro la deliberazione 13 ottobre 1884 del Consiglio provinciale di Alessandria.