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REGIO DECRETO 30 ottobre 1885, n. 3493

Che accorda la facoltà di derivare acque ed occupare tratti di spiaggia lacuale. (085U3493)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-1-1886 al: 9-2-2011
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze incaricato dell'interim del Ministero del Tesoro;

Visto l'elenco in cui trovansi descritte n. 10 domande dirette ad ottenere la facoltà di praticare ad uso privato una derivazione d'acqua da un canale navigabile del Demanio dello Stato, e di occupare alcuni tratti di spiaggia lacuale;

Viste le inchieste amministrative compiute su ognuna di dette domande, dalle quali risulta che le chieste derivazioni ed occupazioni non recano alcun pregiudizio al buon governo della pubblica e della privata proprietà, quando si osservino le prescritte cautele;

Visto il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È concessa facoltà, senza pregiudizio dei legittimi diritti dei terzi, ai comuni, agli individui ed alla Società indicati nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato dell'interim del Ministero del Tesoro, di poter derivare l'acqua ed occupare le aree di spiaggia lacuale ivi descritte, ciascuno per l'uso, la durata e l'annua prestazione notata nell'elenco stesso, e sotto l'osservanza delle altre condizioni contenute nei singoli atti di sottomissione all'uopo stipulati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 30 ottobre 1885.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.