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REGIO DECRETO 5 novembre 1885, n. 3556

Col quale viene autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa. (085U3556)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-1-1886 al: 9-2-2011
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;
Vista la tabella dei beni, per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di num. 95 articoli, del complessivo valore di lire 18,109 89;
Visto l'articolo 13, 2° alinea, del testo unico della legge sulla Amministrazione e contabilità generale dello Stato, sancito col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);
Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, né i diritti dei terzi;

Sentito

l'avviso del Consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire diciottomilacentonove e centesimi ottantanove (L. 18,109 89).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).