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REGIO DECRETO 3 dicembre 1885, n. 3573

col quale viene autorizzato il comune di Caltanissetta ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (085U3573)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1886 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del sindaco di Caltanissetta in data 5 ottobre ultimo, con cui si chiede, a senso dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, che quel comune sia autorizzato ad applicare la disposizione contenuta nell'articolo 16, alla lettera E della citata legge per la fornitura d'acqua potabile nell'interesse dell'igiene;

Veduta la deliberazione presa d'urgenza dal Regio delegato straordinario per l'Amministrazione del comune di Caltanissetta, in data 15 aprile 1885, omologata da quel Consiglio comunale in seduta 18 luglio successivo;

Veduto il voto motivato dalla Deputazione provinciale, emesso in senso favorevole a tale domanda;

Veduti gli articoli 18 della legge stessa e 19 del regolamento 12 marzo 1885, n. 3003, per esecuzione della medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Caltanissetta è autorizzato ad applicare la disposizione contenuta nell'art. 16, lettera E, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1885.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, Il Guardasigilli: Tajani.