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REGIO DECRETO 2 aprile 1885, n. 3095

Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-6-1885 al: 8-10-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colla quale all'articolo 33 è autorizzato il Nostro Governo a raccogliere e pubblicare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e le altre del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della legge organica 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, che, non essendo state modificate dalla recente o non trovandosi in opposizione della medesima, continueranno ad aver vigore.
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo

decretato e decretiamo: È approvato il seguente testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colle disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, dalla nuova legge non modificate, o che, non trovandosi in opposizione colla stessa, continueranno ad aver vigore.

Art. 1



I porti sono di due categorie:

Alla prima categoria appartengono i porti e le spiaggie che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente a rifugio o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato.

Della seconda categoria fanno parte i porti e gli approdi che servano precipuamente al commercio ed abbiano i requisiti dell'articolo seguente.