stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 2 aprile 1885, n. 3095

Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie. (085U3095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1885 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 16 luglio 1884, n.  2518  (Serie  3ª),  colla  quale
all'articolo 33 e' autorizzato il  Nostro  Governo  a  raccogliere  e
pubblicare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e  le
altre del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della legge organica  20
marzo 1865 sui lavori pubblici, che,  non  essendo  state  modificate
dalla  recente  o  non  trovandosi  in  opposizione  della  medesima,
continueranno ad aver vigore. 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato il seguente testo unico della legge 16 luglio 1884, n.
2518 (Serie 3ª), colle disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie  e
fari, della preesistente 20 marzo 1865  sui  lavori  pubblici,  dalla
nuova legge non modificate, o  che,  non  trovandosi  in  opposizione
colla stessa, continueranno ad aver vigore. 
 
                               Art. 1. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))